Viaggi e turismo

Hai problemi con un volo?

Il Regolamento Europeo 261/2004 disciplina le tre problematiche più comuni in fatto di trasporti: CANCELLAZIONE; RITARDO; NEGATO IMBARCO Sei subisci la cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, ricordati che hai diritto all’assistenza:

  1. A tutti i pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  2. Alla sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  3. al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  4. due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Il tuo volo è stato cancellato?

Ricordati che:
Hai diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
Hai diritto all’imbarco SU UN VOLO ALTERNATIVO delle medesima compagnia, in prima possibile Hai diritto all’imbarco SU UN VOLO ALTERNATIVO in una data successiva a te più conveniente OLTRE ALL’IMBARCO SU UN ALTRO VOLO HAI DIRITTO AD UN INDENNIZZO pari a:

🟠 Euro 250 per tratte inferiori o pari a 1500 km;
🟠 euro 400 per le tratte intracomunitarie superiori ai 1500 km;
🟠 euro 400 per le tratte extracomunitarie comprese tra i 1500 km ed i 3500 km;
🟠 euro 600 per le tratte extracomunitarie superiori a 3500 km.

ATTENZIONE! L’INDENNIZZO è ESCLUSO SE:

🟠 La cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. instabilità  politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, scioperi)
🟠 Sei stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;

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Trasporto ferroviario

Se il treno su cui stai viaggiando o su cui dovevi viaggiare, ha subito un forte ritardo, ricorda
che:

🟠 per i ritardi inferiori ai 60 minuti NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO.
🟠 Per i ritardi compresi tra i 60 minuti ed i 119 minuti, è prevista una indennità pari al 25% del prezzo del biglietto;
🟠 Per i ritardi superiori ai 120 minuti, è prevista una indennità pari al 50% del prezzo del biglietto.

Nel caso in cui sia prevedibile che il ritardo all’arrivo a destinazione sia superiore ai 60 minuti,
puoi richiedere ed ottenere dalla compagnia, in alternativa alla prosecuzione del viaggio (e del
relativo indennizzo) il rimborso integrale del biglietto sia per la parte del viaggio non effettuata
che quella già effettuata.
Inoltre puoi tornare non appena possibile e a spese del vettore alla stazione di partenza.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, con la prova dell’acquisto del biglietto, entro 1
anno dal viaggio che ha subito il ritardo.

DANNO DA VACANZA ROVINATA

Quando si ha diritto al risarcimento perché la vacanza non è andata come sperato? Se la tua vacanza non è come ti aspettavi perché difforme alle previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio: c.d. “danno da vacanza rovinata”, L’art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Per ottenere il risarcimento ricorda che:
Il reclamo deve essere presentato tempestivamente, anche in corso di viaggio oppure può essere
presentato, mezzo raccomandata A/R o pec, entro 10 giorni dal rientro dal viaggio È utile allegare alla richiesta di indennizzo anche le prove raccolte sui disservizi subiti:
fotografie, filmati, testimonianze, Questo per dimostrare le difformità tra quello pagato e quello che è stato “trovato” Se il tuo reclamo non viene soddisfatto, puoi presentare ricorso in Tribunale, competente è quello dove risiedi!

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