Quando si ha diritto al risarcimento perché la vacanza non è andata come sperato?
Se la tua vacanza non è come ti aspettavi perché difforme alle previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio: c.d. “danno da vacanza rovinata”,
L’art. 47 del Codice del Turismo (d. lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Per ottenere il risarcimento ricorda che:
Il reclamo deve essere presentato tempestivamente, anche in corso di viaggio oppure può essere presentato, mezzo raccomandata A/R o pec, entro 10 giorni dal rientro dal viaggio
È utile allegare alla richiesta di indennizzo anche le prove raccolte sui disservizi subiti: fotografie, filmati, testimonianze,
Questo per dimostrare le difformità tra quello pagato e quello che è stato “trovato”
Se il tuo reclamo non viene soddisfatto, puoi presentare ricorso in Tribunale.
AssoUrt e i suoi volontari sono a disposizione per tutti coloro che hanno bisogno di consulenza in merito e a raccogliere segnalazioni in merito sia ai nostri sportelli sia on line. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito https://www.assourt.it/
Finanziato dal MiSe. Legge 388/2000 – ANNO 2020.