Nella risposta n. 145/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa nei contratti a favore di terzi, inclusi i minori non emancipati.
L’Agenzia sottolinea che le esenzioni fiscali devono essere interpretate rigorosamente. Per beneficiare delle agevolazioni prima casa, secondo la Nota IIbis del DPR n. 131/1986, è essenziale dichiarare di possedere i requisiti necessari fin dalla stipula dell’atto e assumere gli obblighi correlati.
Nel caso di un minore non emancipato, il genitore può fare le dichiarazioni necessarie per conto del figlio. Tuttavia, per un contratto a favore di terzo, come stabilito dall’articolo 1411 del Codice civile, il terzo deve dichiarare di voler profittare dell’acquisto per rendere l’acquisto definitivo e non revocabile.
In sintesi, la dichiarazione di “voler profittare” dell’acquisto è fondamentale per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa, consolidando l’acquisto e soddisfacendo i requisiti necessari.