CANONE RAI- RIMBORSO ED ESONERO ENTRO IL 31 GENNAIO

L’imposta televisiva corrisponde a 90 euro annuali che vanno sommati all’utenza della luce. Prassi in vigore dal 2016 che si compie una volta l’anno per ciascuna famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di apparecchi in possesso: vuol dire che non conta quante televisioni si hanno in ogni abitazione, l’addebito c’è lo stesso. Il dubbio primario è quello relativo all’eventuale doppia utenza elettrica: se un intestatario dovesse averla, potrebbe ricevere un doppio addebito? 

In caso di doppia utenza residenziale l’addebito verrà attribuito esclusivamente sulla fornitura con attivazione più recente. Se così non fosse, è comunque possibile chiedere il rimborso, basterà presentare apposita domanda per ottenere la resa dell’importo eccedente. 

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 euro;
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica;
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione, e quindi ottenere l’esonero sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
  • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

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Finanziato dal MiSe. Legge 388/2000 – ANNO 2020.

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