Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, spiega il ministero, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Resta il nodo dei controlli. In teoria sono affidati agli incaricati per il rilascio dell’attestato di
certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Ma è impensabile che siano capillari. E non riguardano chi ha un riscaldamento autonomo.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado. Il Paese è diviso in sei aree climatiche a seconda delle temperature medie registrate negli anni. La zona A è costituita dal Sud Italia e dalle isole; la zona F è quella dell’arco alpino, con città come Belluno, Trento e Cuneo. In mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella zona B; Napoli, Imperia e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna e L’Aquila nella E. Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti: 1) Zona A: ore 5 giornaliere con i caloriferi accesi dal 8 dicembre al 7 marzo; 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 6) Zona F: nessuna limitazione.
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Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021