Agisci con il Codacons e AssoURT per ottenere l’annullamento, previa sospensione dei provvedimenti attuativi del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87!
I FATTI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e della giustizia; ha approvato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 che coinvolge il settore del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
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Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono tenuti ad essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche e coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO:
L’obbligo riguarda il personale delle pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
LAVORO NEL SETTORE PRIVATO:
Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
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LE SUDDETTE DISPOSIZIONI SONO APPLICATE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE SVOLGONO A QUALSIASI TITOLO LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI VOLONTARIATO ANCHE SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI
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UFFICI GIUDIZIARI
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti è considerata assenza ingiustificata; L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 e’ considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza
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Il Codacons e AssoURT, favorevoli alla vaccinazione sono però contrari a licenziare chi lavora. Per questo, raccoglie adesioni per la partecipazione ad un ricorso collettivo. Il ricorso verrà presentato al fine di chiedere al Tar di sospendere l’obbligo del green pass, in quanto in contrasto con i principi europei e strumentale all’obbligo di vaccinazione, con gravi ripercussioni sul diritto al lavoro.
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