Il D. Lgs. 173/2021 ha apportato significative modiche al Codice del Consumo consentendo l’uso dei dati personali come corrispettivo per l’acquisto di contenuti e servizi digitali e introducendo maggiori garanzie a tutela del consumatore a partire dal 1° gennaio 2022.
Le modifiche al Codice del Consumo recepiscono la Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
L’art. 135-octies, comma 4, del Codice del Consumo riconosce la possibilità di utilizzare i dati personali come corrispettivo per l’acquisto di contenuti e servizi digitali, prevedendo che le disposizioni del capo I-bis relativo ai “contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali” sono applicabili anche nel caso in cui “il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.”
E’ possibile utilizzare dati personali come corrispettivo per averne in cambio servizi digitali quale parte di un sinallagma contrattuale, solo nel caso in cui si acconsenta ad un trattamento eccedente rispetto a quello minimo necessario per usufruire del servizio o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge.
Tuttavia, a tale principio si applicano una serie di esclusioni, in relazione alle specifiche fattispecie riportate all’art. 135-novies, comma 2. Sono esclusi ad esempio:
- servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti;
- servizi di gioco d’azzardo;
- servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, assicurativa);
- servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; e
- software offerti dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta.
Quali sono invece i beni che si possono “acquistare” tramite i dati personali?
- un “contenuto digitale” definito come i dati prodotti e forniti in formato digitale, quale il preventivo per l’offerta di un servizio o anche un semplice servizio di aggiornamento o newsletter sui prodotti e servizi offerti da un’azienda; o
- un “servizio digitale” definito come un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale, quale un servizio di cloud storage; o un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati e su questo il pensiero è subito ai servizi di instant messaging che sono tradizionalmente “gratuiti”.
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Finanziato dal MiSe. Legge 388/2000 – ANNO 2020.