A partire dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore il decreto legislativo 170/2021 che modifica gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo (e introduce gli articoli da 135bis a 135septies). Si tratta dell’attuazione della direttiva europea n. 2019/771 sulla vendita di beni che si applica a tutti contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
Quando parliamo di “garanzie” siamo soliti riferirci a un prodotto “difettoso”, ma la normativa parla di “non conformità”. Ecco allora che il primo passo consiste nel verificare se sussistono i requisiti individuati dalla legge per considerare un bene conforme al contratto. Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, infatti, il consumatore può attivare le garanzie.
Quindi il bene deve:
- corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali ed essere funzionale, compatibile ed interoperabile;
- essere idoneo ad ogni utilizzo particolare che è stato voluto dal consumatore, comunicato al venditore non oltre il momento della conclusione del contratto di vendita, e accettato dal venditore;
- completo nel senso che va fornito insieme a tutti gli accessori e alle istruzioni;
- aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita. Tale requisito è importante soprattutto per i beni che contengono elementi digitali (es. frigoriferi smart o orologi intelligenti). Per questi tipi di beni (e questa è un’importante novità) è necessario che il venditore informi il consumatore della possibilità di effettuare aggiornamenti gratuiti periodici, che devono essere forniti entro un lasso di tempo ragionevole tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e della natura del contratto.
- essere idoneo agli scopi per i quali si usano beni dello stesso tipo;
- essere corrispondente alla descrizione del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto;
- essere consegnato insieme agli accessori, compresi imballaggio e istruzioni per l’installazione.
- essere della quantità e qualità previste nel contratto o nelle dichiarazioni pubbliche che sono rese dal venditore o dal produttore, soprattutto nella pubblicità o nell’etichetta.
In caso di prodotti difettosi, il consumatore ha diritto:
- alla sostituzione o alla riparazione del bene. La scelta è libera e alternativa purché il rimedio preferito non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. La riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore, entro un congruo lasso di tempo e senza arrecare notevoli inconvenienti
- alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. Questi rimedi cosiddetti “secondari” possono essere attivati solo nel caso in cui il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione del bene (o si sia rifiutato); persista il difetto di conformità nonostante l’intervento del venditore; il difetto sia grave; oppure il venditore non possa procedere entro un periodo di tempo ragionevole o senza inconvenienti per il consumatore. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore, che è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto avere in base al contratto. La risoluzione viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore e può riguardare anche solo una parte dei beni consegnati. Il consumatore deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo e il venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo pagato per il bene. Se il danno è di lieve entità si esclude il rimedio della risoluzione del contratto e l’onere della prova è in capo al venditore.
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