Secondo la normativa europea, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento di 250/400/600 euro nel caso di arrivo in ritardo di più di 3 ore alla loro destinazione finale. Il Regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei e i relativi obblighi di compensazione sono applicabili a tutte le partenze dagli stati dell’UE, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall’Islanda, indipendentemente dalla compagnia aerea.
Nel caso in questione, i passeggeri hanno prenotato un volo da Bruxelles (Belgio e quindi UE) a San José (USA) con uno scalo a Newark (USA). Entrambi i voli sono stati prenotati insieme e operati da una compagnia aerea statunitense. A causa di un ritardo del volo di collegamento da Newark a San José, i passeggeri hanno raggiunto la loro destinazione finale con un ritardo di più di 3 ore. Poiché il volo interessato dal ritardo è stato imbarcato in un paese non UE e operato da una compagnia aerea non UE, la compagnia aerea ha ritenuto che i diritti dei passeggeri UE non fossero applicabili.
La Corte di giustizia dell‘Unione Europea (CGUE) ha confermato per la prima volta che i diritti dei passeggeri aerei si fanno valere con la compagnia aerea operante. Inoltre, la CGUE chiarisce che se più voli fanno parte di un’unica prenotazione, vengono trattati come un singolo volo.
Così, se il viaggio inizia nell’UE, il regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei si applica a tutti i voli, indipendentemente dal Paese di origine della compagnia aerea e da quale dei voli parte di una prenotazione unica sia stato colpito. Per questo motivo, i passeggeri possono anche avere diritto a una compensazione in caso di un lungo ritardo al di fuori dell’UE, se i voli sono stati prenotati insieme.
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