UTENZE GAS, LUCE E ACQUA

Hai un problema con la fornitura di gas, luce e acqua ?

🔴 Consumi anomali 

🔴 Conguagli errati

🔴 Problemi con il contatore

🔴 Volture

🔴 Bollette pazze

Scarica subito gratuitamente

🟠 Il decalogo completo per gestire tutti i problemi con le utenze

🟠 La guida dettagliata alla procedura di conciliazione

🟠 Il modulo di reclamo

🟠 Il modulo di disdetta

Inserisci qui sotto la tua E-mail per ricevere i documenti gratuitamente

Preferisci essere seguito dai nostri esperti?

🟢 Seguiremo direttamente tutta la fase di conciliazione sino al termine
🟢 Riceverai aggiornamenti costanti sullo stato della tua richiesta
🟢 Avrai la consulenza di un avvocato esperto del settore

Bollette salate, ecco come difenderti

Hai ricevuto una bolletta salata con un importo anomalo? Ecco cosa fare:
  1. Verifica il periodo di fatturazione per capire se è un conguaglio o un consumo mensile
  2. Se si tratta di un conguaglio, verifica la data di riferimento, tenendo conto delle seguenti scadenze per le prescrizioni: – Oltre 5 anni fa Prescritta – Dopo il 1°marzo 2018 Prescrizione bollette luce in 2 anni – Dopo il 1° gennaio 2019 Prescrizione bollette gas in 2 anni – Dopo il 1° gennaio 2020 Prescrizione bollette acqua in 2 anni
  3. Se si tratta di una bolletta mensile, controlla il corretto funzionamento degli elettrodomestici e di non aver consumato tu stesso più del solito
  4. Se il conguaglio è prescritto o la bolletta mensile risulta comunque anomala, invia il reclamo al gestore

Non sei riuscito a risolvere il problema oppure hai una situazione particolare o complessa e preferisci essere ricontattato e aiutato dai nostri esperti per compilare il modulo?

Diventa socio di AssoURT e sarai assistito direttamente da noi. Con il tuo supporto potremo inoltre portare la voce dei consumatori nelle sedi istituzionali competenti per evitare che vi siano di nuovo situazioni spiacevoli a tuo danno o a danno di altri utenti.

Bollette salate, cosa fare se l’azienda non risponde

Se, a seguito dell’invio della raccomandata di reclamo, disdetta o diffida, l’azienda non soddisferà le tue richieste o non risponde entro 40 giorni dal ricevimento, potrai avviare una conciliazione presso l’autorità garante preposta: l’ARERA.

Inserisci qui sotto la tua E-mail per ricevere i documenti gratuitamente

Questo secondo livello di reclamo è determinante. Se l’autorità garante (ARERA) rileva nella condotta dell’azienda un comportamento scorretto od illecito può emanare sanzioni severe a carico dell’azienda stessa.

 

Nei fatti, le aziende temono queste sanzioni, perciò dopo il primo reclamo (raccomandata o pec all’azienda) non ti scoraggiare e proponi sempre il reclamo all’ARERA attraverso l’apposito servizio di conciliazione

FACCIAMO UN Pò DI LUCE SULLA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE

Numerosi sono stati negli anni gli interventi normativi sulla prescrizione delle bollette di luce gas e servizio idrico. Proviamo a fare un po’ di chiarezza, anche per evitare di non pagare il non dovuto!

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) il legislatore ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico le bollette si prescrivono in due anni, quindi:

  • Per l’energia elettrica si prescrivono in due anni sole le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018;
  • Per il settore gas si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2019;
  • Per la fornitura idrica si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2020.

 

Ma come si calcola la prescrizione? Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

 

Nella versione iniziale della norma, era previsto che se la morosità dipendeva dal consumatore, la prescrizione ritornava ad essere quinquennale, fortunatamente l’articolo della norma che stabiliva ciò è stato abrogato.

 

 In seguito all’emanazione della norma, infatti, vi sono stati poi una serie di interventi regolatori dell’ ARERA -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha imposto regole sempre più stringenti nei confronti delle società che gestiscono la fornitura di elettricità, gas e acqua e di conseguenza maggiormente a tutela del consumatore,.

In seguito all’emanazione della legge di bilancio 2020, ad esempio, con la consultazione 422/2019/R/IDR, l’Arera ha illustrato i propri orientamenti in tema di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, stabilendo che “in ogni caso” la prescrizione può essere eccepita sia quando i ritardi di fatturazione sono dovuti al consumatore, e in alcuni casi, anche per gli importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.

Nel caso di crediti più vecchi di due anni, nel momento in cui la Società esige dette somme dal consumatore, in conformità a quanto previsto da Arera, la Società ha l’obbligo di  informarlo sulla possibilità di eccepire la prescrizione per tali importi, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di avvalersi di tale diritto (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti cui inviare la richiesta.

In altre parole, per effetto della riforma della legge di bilancio 2020, la L.n.160/2019, il termine biennale di prescrizione,  è stato esteso senza ulteriori deroghe alla disciplina generale dell’istituto della prescrizione. Di conseguenza per le bollette che fatturano consumi per periodi superiori a due anni, risultano prescritte anche quando la mancata o il ritardo della fatturazione non sia imputabile all’azienda ma dipenda da presunte responsabilità del consumatore.

Nel caso in cui le aziende rifiutano di riconoscere l’intervenuta prescrizione allegando una loro generica non responsabilità per la tardiva rilevazione del dato, ovvero limitandosi ad asserire di aver proceduto, senza buon esito, a volgere i tentativi di lettura previsti, tali rifiuti non sono giustificati, in quanto si fondano sull’ipotesi prevista dall’originario comma 5 dell’articolo 1 della legge 205/2017, che però è stato abrogato. In questi casi la società deve restituire le somme versate in eccesso dall’utente.

Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della società fornitrice di elettricità, gas o acqua inviata tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata. Non hanno valore legale quindi né le telefonate dei call center di recupero crediti, né le lettere inviate con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva.

In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).

Ovviamente la prescrizione biennale delle bollette, con gli stessi termini, vale anche per i conguagli.

Per quanto riguarda le bollette telefoniche la prescrizione era fissata a cinque anni.

 

Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2020 modificando tale termine e adeguando anche la fatturazione telefonica ai termini di prescrizione delle fatture di luce, gas e servizio idrico. Quindi anche per le fatture riferite ai consumi di cellulari, telefoni fissi, internet e pay TV, dopo 2 anni dalla data di scadenza della fattura il consumatore non è più obbligato al pagamento, a meno che le compagnie telefoniche non lo abbiano sollecitato formalmente in quel lasso di tempo.

 

Per maggiori informazioni in merito rivolgiti ai nostri sportelli o on line sul sito di AssoURT

https://www.assourt.it/

Progetto finanziato dal Mise, Legge 388/2000 Anno 2021

 

Inserisci la mail per ricevere il documento richiesto