Gentilissimi, ho ricevuto un conguaglio da Eni relativo a periodi precedenti i due anni e ho cercato di far valere la prescrizione, come da mio diritto. Purtroppo però la mia richiesta non è stata accolta, perché la società che gestisce il contatore sostiene che ci sono stati tentativi di lettura da parte loro non andati a buon fine dato che il contatore non è accessabile dall’esterno. Ma se il contatore è ubicato all’interno della proprietà, perché non ci hanno contattato per un appuntamento?
Ultima chicca: dopo innumerevoli chiamate al Servizio Clienti senza ricevere risposte sui miei quesiti ho fatto richiesta di rateizzazione dell’importo (738 euro) in 12 rate.
Quando mi è arrivata la lettera, unitamente alle 12 rate, scrivono che per ogni rata saranno addebitati, successivamente, nella prima fattura utile, interessi non ben specificati.
La nostra lettrice ci segnala uno dei casi più frequenti di contenziosi sui conguagli, quello che potremmo facilmente stigmatizzare con “fatta la legge trovato l’inganno”. Una norma dello Stato che assicura agli utenti la possibilità di far valere la prescrizione quando non sono stati effettuati le doverose letture del contatore e i distributori cosa fanno? Semplice in quei casi (molti) in cui il contatore si trova all’interno della proprietà rifiutano la prescrizione sostenendo di aver provato a fare la lettura ma di non essere riusciti a entrare. Sono molti i casi in cui sostengono addirittura di essere passati durante i festivi (!), tanto l’onere di provare che non lo hanno fatto ricade sull’utente.
Tanti e tali sono stati questi casi da spingere l’Antitrust a condannare Eni, Enel e Servizio elettrico nazionale e multarle per 12,5 milioni di euro lo scorso gennaio.
Il Garante ha ricordato che “numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. Come accertato, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore”.
Tentativi non documentati e spesso smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione.
C’è da dire che dopo il provvedimento dell’Antitrust qualcosa si è mosso e – da quello che risulta al Salvagente – per lo meno Eni sta contattando gli utenti che avevano fatto ricorso alla conciliazione e avevano visto l’istanza respinta, informandoli che non tutto è perduto.
“Lei ha diritto a richiedere un riesame dell’istanza di prescrizione – scrive l’azienda nelle missive che sta inviando ai clienti – che è stata respinta sulla base dei riscontri forniti dall’impresa di distribuzione in merito ai tentativi di lettura non andati a buon fine”. E aggiunge: “Eni Gas Luce interpellerà nuovamente l’impresa di distribuzione chiedendo di fornire prova documentale (fotografica o simile) a sostegno di quanto dalla stessa dichiarato; qualora non fornisca tempestivamente tale prova la sua istanza di prescrizione sarà accolta”.
Per richiedere il riesame basta inviare, se si è clienti Eni, una documentazione a riesameprescrizione@enigasluce.com indicando il nominativo dell’intestatario della fornitura, il codice cliente e la frase “chiedo il riesame della mi istanza di prescrizione”. Non sappiamo se anche Enel stia facendo la stessa cosa ma da parte di Eni si tratta di un modo per costringere i distributori a documentare davvero i tentativi di lettura (quando davvero ci sono stati) e probabilmente far valere una volta per tutte una norma sacrosanta come quella stabilita nella legge di bilancio 2018 che fissava la prescrizione dei conguagli a due anni.